Tirocinio

Avvocati

Base legale

Il tirocinio legale è regolato dagli articoli da 17 a 24 della Legge sulla professione legale(RSF 137.1), dagli articoli da 12 a 15 dell’Ordinanza sulla professione legale(RSF 137.11) e dal contratto collettivo di lavoro tra l’Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF) e l’Association des Avocats-Stagiaires fribourgeois (AdASt).

Requisiti di ammissione

Per essere ammesso al corso, l’interessato deve:

  • essere impiegati presso uno studio legale del Cantone di Friburgo ed essere stati assegnati a un supervisore della formazione;
  • aver studiato legge e aver conseguito una laurea di primo livello presso un’università svizzera o una laurea equivalente presso un’università di uno degli Stati che hanno stipulato un accordo con la Svizzera sul reciproco riconoscimento dei diplomi;
  • soddisfano le condizioni di cui all’art. 8 comma 1 lettere da a a c della Legge federale sugli avvocati.
Durata

La durata minima del tirocinio è di 18 mesi. Tuttavia, la Commission d’examen des candidats au barreau può ridurre questo periodo di un massimo di sei mesi nel caso di una persona che abbia esercitato un’attività legale utile per la formazione di un avvocato.

I tirocinanti devono svolgere un tirocinio legale di almeno dodici mesi presso un avvocato iscritto all’albo di Friburgo. L’altra parte del tirocinio può essere svolta presso un’autorità giudiziaria o la Procura della Repubblica. La Commissione d’esame dei candidati all’avvocatura può prevedere che questa parte del tirocinio possa essere svolta anche presso gli uffici legali di altre autorità o società con sede nel Cantone o presso avvocati o autorità giudiziarie di altri Cantoni o della Confederazione.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito web del Dipartimento di Giustizia.

Contratto collettivo di lavoro

Il contratto collettivo sulle condizioni di lavoro dei praticanti avvocati nel cantone di Friburgo è stato firmato il 1° ottobre 2004 tra l’OAF e l’AdASt.

Esso disciplina il rapporto tra il tutor aziendale e il tirocinante, compresa la retribuzione. Le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero e le norme specifiche che regolano i rapporti di lavoro individuali sono applicabili in via suppletiva.

Per maggiori informazioni, puoi scaricare il testo del contratto collettivo, la lettera esplicativa, l ‘addendum al CCL del 4 marzo 2016 e l’indicizzazione dei salari 2025.

Esami

Gli esami di abilitazione sono regolati dall’Ordinanza sulla professione forense(RSF 137.11).

Ci sono tre sessioni d’esame all’anno, a gennaio, maggio e settembre.

L’esame di stato si divide in due parti: una parte scritta composta da tre elaborati e una parte orale. Per sostenere la parte orale, i candidati devono aver superato le prove scritte.

I candidati all’esame di avvocato possono fare tre tentativi per l’esame scritto. Lo stesso vale per l’esame orale.

Le iscrizioni agli esami devono essere presentate al Dipartimento di Giustizia:

  • per la sessione di gennaio: tra il 15 e il 31 ottobre;
  • per la sessione di maggio: tra il 10 e il 28 febbraio;
  • e per la sessione di settembre tra il 1° e il 15 giugno.
Attrezzatura disponibile

Il materiale disponibile per gli esami viene redatto dal Dipartimento di Giustizia.

Notaio

Base legale

Il tirocinio notarile è disciplinato da:

-il Regolamento del 13 dicembre 1977 sulla formazione dei notai e sugli esami per avvocati e notai (RSF 137.12);

-la direttiva del 15 maggio 2023 della Commission du notariat relativa alla formazione notarile (ROF 2023_047 FR/DE).

Requisiti di ammissione

Per ottenere l’autorizzazione al periodo di formazione, il notaio richiedente deve:

  • hanno pieni diritti civili;
  • essere di buon carattere;
  • non essere stato condannato per atti contrari alla dignità della professione, salvo riabilitazione;
  • avere una laurea in legge conseguita presso un’università svizzera;
  • essere impiegati per tutta la durata del tirocinio da uno o più supervisori del tirocinio.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito web del Dipartimento di Giustizia.

Durata

La durata minima del tirocinio è di 24 mesi. Essa inizia a decorrere dalla data di concessione dell’autorizzazione al tirocinio. La Direzione della Sicurezza e della Giustizia può tuttavia ridurre il periodo di prova di un massimo di otto mesi nel caso di una persona che abbia svolto per almeno un anno un’attività legale attinente alla formazione per diventare notaio.

Il tirocinante deve completare un minimo di sedici mesi di tirocinio presso l’ufficio di un notaio stabilito nel cantone; l’altra parte del periodo di tirocinio può essere completata presso un ufficio del catasto. Di norma, il tirocinio viene svolto presso un unico studio notarile. Il Dipartimento di Sicurezza e Giustizia può autorizzare eccezioni a questa regola su richiesta scritta e motivata.

Esami

Ci sono tre sessioni d’esame all’anno, a gennaio, maggio e settembre.

Gli esami di abilitazione consistono in due parti: una parte scritta che comprende due serie di tre atti e una parte orale. Per sostenere la parte orale, i candidati devono aver superato le prove scritte.

I candidati agli esami per il Brevetto hanno a disposizione tre tentativi per le prove scritte. Lo stesso vale per l’esame orale.

Le iscrizioni agli esami devono essere presentate alla Direzione della Sicurezza e della Giustizia:

  • per la sessione di maggio: tra il 10 e il 28 febbraio;
  • e per la sessione di settembre: tra il 15 e il 30 giugno.

I candidati devono fornire il certificato di fine corso al momento dell’iscrizione agli esami.